Art. 22.
(Agevolazioni per impianti di risalita, teleferiche e palorci).

      1. L'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio utilizzato dalle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone nei comuni montani è ridotta di 51,65 euro per ogni 1.000 litri di prodotto.

 

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      2. I comuni ad alta specificità montana non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua e di una cauzione per l'occupazione di terreni demaniali.